Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00409


Atto n. 1-00409

Pubblicato il 12 aprile 2011
Seduta n. 538

D'ALIA , SBARBATI , BIANCHI , FISTAROL , GUSTAVINO , GIAI , GALIOTO , MUSSO , SERRA

Il Senato,

premesso che:

il settore balneare rappresenta un segmento peculiare del nostro sistema produttivo costituito da 30.000 piccole e medie imprese, quasi tutte a conduzione familiare. A fronte di questa realtà, si contano 300.000 lavoratori diretti e un milione che svolgono attività connesse con il turismo balneare che costituisce asse portante dell'economia del turismo del nostro Paese;

l'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, si distingue per la sua specificità in ambito europeo. Nel nostro Paese, infatti, vi è una larga diffusione sul demanio marittimo di stabilimenti balneari, oggetto di concessione. Il ricorso a tale istituto è motivato dalla natura del bene, appartenente allo Stato, ex art. 822 del codice civile, e destinato, tra l'altro, a soddisfare interessi pubblici;

gli interessi pubblici perseguiti sono: sicurezza a mare; pubblica incolumità; salvaguardia del profilo costiero e paesaggistico; tutela dell'ambiente;

l'ordinamento italiano nel tempo, attraverso il riconoscimento del diritto di "preferenza" prima e del diritto di "insistenza" dopo, fermi restando i motivi di revoca e decadenza dalla concessione previsti dagli articoli 42 e 47 del codice della navigazione, ha teso a consolidare la stabilità del rapporto concessorio (si veda, tra l'altro, codice della navigazione, legge n. 494 del 1993, legge n. 88 del 2001, legge n. 135 del 2001 sul turismo, legge n. 296 del 2006), orientando in tal senso le stesse linee di politica economica del settore. Ciò ha rappresentato non solo una spinta al radicamento e alla specializzazione delle imprese del settore, ma ha anche consentito di promuovere un modello turistico virtuoso, nonché la crescita e lo sviluppo di realtà socio-economiche del tutto diverse da quelle delle altre realtà europee;

tale costante ed uniforme normativa ha determinato nelle imprese balneari la legittima aspettativa di avere davanti un orizzonte temporale lungo per poter ammortizzare gli investimenti per l'ammodernamento e il rinnovamento delle strutture e delle attrezzature, nell'attuale contingenza economica, più che mai necessari;

tuttavia, le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, eccetera), si trovano, attualmente, a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;

non si tratta solo di ammortizzare i capitali investiti, ma anche di non veder repentinamente dissolta la prospettiva economica di tante famiglie e, con essa, l'attività peculiare e creativa che negli anni esse hanno saputo realizzare e con cui hanno contribuito a costituire e conservare un patrimonio culturale e sociale tipico, anzi unico, delle coste italiane;

considerato che:

il 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla direttiva servizi, cosiddetta direttiva Bolkenstein;

la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso la Comunità europea al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 123/2006/CE (cosiddetta direttiva servizi) ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;

per effetto della procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, il Governo ha soppresso il diritto d'insistenza di cui all'art. 37, comma 2, del codice della navigazione al fine di chiudere la predetta, istituendo la proroga dei titoli in essere fino al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come aggiunto dal comma 253 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente il rilascio dei titoli concessori fino a 20 anni in ragione del piano di investimenti proposto;

la Commissione europea, con la messa in mora complementare del 10 maggio 2010, informava, tuttavia, il Ministro degli affari esteri che la Repubblica Italiana, adottando l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e mantenendo in vigore l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che prevede il rinnovo automatico delle concessioni, ha mancato agli obblighi che su di essa incombono in virtù dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in virtù dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul diritto di stabilimento;

il predetto articolo 12 è riferito alle autorizzazioni disponibili e non anche a quelle indisponibili poiché già impegnate da aziende commerciali insistenti e, pertanto, vanno considerate tali, semmai, le porzioni di demanio libere, vuote e non già attrezzate da altri operatori economici in modo stabile ed efficace;

la Commissione europea, per accompagnare gli Stati membri nella fase di recepimento della direttiva, ha predisposto un apposito manuale in cui sono presentate e commentate le disposizioni della direttiva anche con riferimento agli orientamenti della Corte di giustizia. In Italia, il Dipartimento delle politiche comunitarie ha istituito la Guida per il monitoraggio della direttiva servizi allo scopo di assistere le singole amministrazioni nell'attività di recepimento della direttiva servizi;

l'attività di monitoraggio è rivolta: al censimento di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi e la rilevazione delle disposizioni che subordinano le due libertà al rispetto di requisiti specifici; alla verifica della conformità delle previsioni legislative, regolamentari, amministrative alla direttiva, al fine di abolire o correggere i regimi autorizzatori ingiustificati e di eliminare i requisiti dubbi;

incombe, dunque, sugli Stati membri, l'obbligo di presentare delle relazioni a cadenze annuali, a partire da dicembre 2009, riguardanti i regimi autorizzatori e il sistema dei requisiti che si ritengono conformi ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità;

entro il 28 dicembre 2011, previa consultazione, degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della direttiva trattando l'applicazione dell'art. 16. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi;

sussiste quindi un margine affinché l'Italia possa esplicitare alla Commissione europea i motivi di deroga/esclusione rispetto alla direttiva servizi delle attuali concessioni demaniali marittime;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 59 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", all'art. 2 recita: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:?a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi; c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico; 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo; 3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso»;

al successivo art. 6, tra le esclusioni figurano i servizi di trasporto ferroviario, su strada, i taxi, i servizi portuali. Tutte attività svolte con licenza commerciale su suolo pubblico;

la durata indeterminata delle licenze balneari non è pertanto sproporzionata rispetto ai fini perseguiti dallo Stato, fini relativi alla pubblica incolumità e alla tutela dell'ambiente che sono assolti dal concessionario balneare in sostituzione dello Stato;

la natura degli atti amministrativi rilasciati in Italia, per l'uso turistico del demanio marittimo, lacuale e fluviale, non può e non deve essere considerata attinente ai "servizi" ed agli "appalti di lavoro", bensì alla "concessione di beni" e quindi è tale da poter legittimare una esclusione dalla cosiddetta direttiva servizi;

rilevato che:

il disegno di legge comunitaria per il 2010, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime, abrogando il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, che fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in sei anni e ne prevede il rinnovo automatico per ulteriori periodi di sei anni;

rispetto allo schema di intesa tra Stato e regioni, aumentano le perplessità delle associazioni del settore;

la materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione di competenza statale, manca quindi di una cornice normativa;

sussiste pertanto una incertezza che lede il principio di affidamento e configura una giungla regolamentare in quanto non esiste una quadro normativo;

come conseguenza dell'impugnativa da parte dello Stato di alcune leggi regionali, vi sono delle sentenze, quali ad esempio le nn. 180 e 340 del 2010 della Corte costituzionale, che dichiarano l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni regionali laddove si prevede la proroga dei rapporti concessori in corso per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in questa situazione, si potrebbe configurare quindi un importante contenzioso e si potrebbe esporrebbe lo Stato a gravi conseguenze;

i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento fanno parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo, come affermato in numerosi atti comunitari e nella costante giurisprudenza della Corte di giustizia,

impegna il Governo:

a definire la procedura di infrazione opponendo alla Commissione europea la validità del sistema normativo italiano in materia di concessioni demaniali marittime attraverso l'esclusione della categoria dalla direttiva servizi o mediante una specifica deroga ai sensi della stessa, come del resto già realizzato per altre categorie di servizi, anche in ragione della specificità, unicità e originalità del settore del turismo ricreativo balenare nazionale;

a promuovere l'introduzione di una norma transitoria di lungo periodo al fine di realizzare e garantire il principio della tutela dell'affidamento derivante dalla certezza del diritto in considerazione degli investimenti ancora in essere eseguiti dagli attuali concessionari e a promuovere la definizione di una legge quadro indispensabile per definire, senza possibilità di equivoco, il concetto di nuova concessione e il concetto di concessione disponibile, nonché il riordino della materia, tra l'altro, premiando la qualità e la valorizzazione dell'investimento e conseguentemente la durata della concessione.