Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00412


Atto n. 1-00412

Pubblicato il 12 aprile 2011
Seduta n. 538

CURSI , GRILLO , CAGNIN , GASPARRI , BRICOLO , BALDINI , QUAGLIARIELLO , MUGNAI , IZZO , BORNACIN , CARUSO , BUTTI , CASOLI , CICOLANI , GHIGO , GALLO , MESSINA , SPADONI URBANI , MASSIDDA , PICCONE , PARAVIA , SERAFINI Giancarlo , VICARI , ZANETTA , BIANCONI , PISCITELLI , MONTI , STIFFONI , MURA , PASTORE

Il Senato,

premesso che:

gli stabilimenti balneari e le aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico ricettiva italiana;

gli stabilimenti balneari, che con le loro peculiarità derivanti da oltre cento anni di storia sono unici nel panorama europeo, nella maggior parte dei casi sono strutture gestite a livello familiare con una forte tradizione alle spalle, piccole imprese individuali o società di persone che offrono i servizi di spiaggia, di piccola ristorazione e di intrattenimento;

tali aziende si sono sviluppate nel corso del secolo scorso attraverso le iniziative ed i sacrifici di piccoli nuclei familiari, che hanno gradualmente e costantemente trasformato le loro strutture fino a portarle a livelli di grande qualità e di forte richiamo per il turismo nazionale ed internazionale;

sul territorio nazionale sono circa 28.000 le strutture turistico-ricettive balneari che occupano nel periodo estivo non meno di 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti tutti i soggetti impiegati nell'indotto, e le imprese turistico-ricettive hanno mantenuto livelli occupazionali accettabili anche durante la dura crisi economica che l'Italia si accinge a lasciarsi alle spalle;

non va dimenticato il ruolo svolto dai gestori di stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero e in particolare nelle azioni di pulizia estiva, ma anche invernale, degli arenili;

la normativa in tema di concessioni ha dato progressivamente sempre più stabilità alla concessione demaniale, al punto che si è passati da una durata annuale ad una durata quadriennale, per poi arrivare ad una durata di sei anni, rinnovabile in modo automatico di sei anni in sei anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo la revoca per motivi legati ad un pubblico interesse;

al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto "diritto di insistenza" che in sede di rinnovo dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, rispetto alle nuove istanze;

il quadro normativo più certo ha dato la possibilità di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistico-ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui si è assistito ad un forte rinnovamento delle strutture balneari che, grazie al rinnovo automatico, hanno permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui di durata anche ventennale;

nel 2008 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia sul cosiddetto diritto di insistenza, come risultante dall'art. 37, comma 2, del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, e sul rinnovo automatico delle concessioni;

per fornire una risposta all'Unione europea, nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, all'art. 1, comma 18, è stato inserito anche un comma 18, con il quale la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative viene prorogata al 31 dicembre 2015 e viene abrogato il diritto di insistenza di cui all'art. 37, comma 2, del codice della navigazione;

la Commissione europea, però, non si è ritenuta soddisfatta dell'intervento legislativo italiano, atteso che il Parlamento, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 194 del 2009, ha introdotto un rinvio di salvezza dell'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993, ed ha ripreso nel maggio 2010 la procedura di infrazione 2008/4908;

il decreto di attuazione del cosiddetto federalismo demaniale (di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010), approvato nel maggio dello scorso anno, ha devoluto alle Regioni competenze in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime e appare pertanto necessario un maggiore coinvolgimento delle Regioni in tale ambito;

presso il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale è stato avviato un tavolo di confronto tra Governo, Regioni ed organizzazioni di categoria per giungere ad un accordo sulla bozza d'intesa presentata dal titolare di quel Dicastero nel febbraio scorso;

le Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato hanno ritenuto pertanto opportuno avviare un'apposita indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, al fine di acquisire utili elementi informativi anche attraverso una serie di sopralluoghi in Italia per giungere eventualmente alla definizione di un provvedimento legislativo per tale settore;

l'incertezza normativa ha generato un blocco degli investimenti in quanto il sistema bancario, in assenza di norme certe, non finanzia più le strutture che insistono sulle concessioni demaniali, gettando in una profonda incertezza i titolari delle concessioni e determinando una drastica diminuzione del valore commerciale delle aziende;

le concessioni demaniali marittime diverse da quelle turistico-ricettive sono state escluse dalla proroga al 31 dicembre 2015, mettendo così a rischio l'esistenza di migliaia di aziende che insistono nelle aree portuali come i porti turistici, i cantieri navali e altre attività aventi finalità diverse da quelle turistico-ricettive;

la direttiva europea assesta un colpo gravissimo all'Italia, non giustificabile se non con la mancanza di un'adeguata visione dei problemi italiani, soprattutto da parte dei Paesi del Nord Europa, dove ci sono condizioni climatiche profondamente diverse e dove le strutture turistico-balneari sono sostanzialmente assenti;

l'incertezza normativa rispetto al rinnovo delle concessioni è aggravata dalle difficoltà legate all'interpretazione giuridica del concetto di facile o difficile rimozione che rischia di vanificare gli sforzi del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale per far ottenere un congruo risarcimento del valore dell'azienda in caso di mancata assegnazione della concessione al concessionario uscente;

le circolari amministrative, che in alcune parti sono contraddittorie, pongono il serio problema di ridefinire la materia per dare certezza alla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo, tenuto conto che i Comuni costieri hanno applicato in modo differente le circolari;

nella definizione delle opere non amovibili ex art. 49 del codice della navigazione, non si può non tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della facilità o difficoltà tecnica di sgombero, così come già richiamato nei verbali delle Commissioni interministeriali che si sono occupate della materia,

impegna il Governo:

ad agire, in sede comunitaria, per sensibilizzare l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste per le imprese analoghe di altri Paesi europei, con particolare riguardo alla cosiddetta "direttiva servizi";

a procedere, per quanto di competenza, alla revisione della seconda parte dell'articolo 49 del codice della navigazione, nella parte in cui esclude ogni indennizzo per il concessionario in caso di devoluzione delle opere allo Stato;

a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, il progresso tecnologico legato a tali opere;

a proseguire nell'impegno di raggiungere un accordo tra Esecutivo, Regioni e rappresentanti delle organizzazioni del settore turistico-balneare sulle problematiche legate alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, anche al fine di giungere alla definizione di un quadro legislativo per il settore.