Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00223


Atto n. 1-00223

Pubblicato il 10 dicembre 2009
Seduta n. 299

Note: (Testo 3)

FINOCCHIARO , ZANDA , LATORRE , CASSON , GRANAIOLA , MERCATALI , AMATI , ANDRIA , ARMATO , BARBOLINI , BUBBICO , CABRAS , DE LUCA , D'UBALDO , LEGNINI , FIORONI , GARRAFFA , GASBARRI , GIARETTA , INCOSTANTE , LUSI , MARCUCCI , PINOTTI , RANUCCI , ROSSI Paolo , SANGALLI , SBARBATI , TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

gli stabilimenti balneari sono un'importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo italiano, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale;

gli stabilimenti balneari sono diffusi in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Versilia e le coste romagnola, abruzzese e marchigiana, hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al PIL turistico;

sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 30.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;

gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono un'imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza in mare;

non va dimenticato, inoltre, l'imprescindibile ruolo svolto dagli stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia e di manutenzione degli arenili, per le quali gli enti locali hanno una sempre minore disponibilità di risorse;

alla luce di quanto esposto la conduzione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, caratterizzata da rilevanti investimenti di carattere strutturale e occupazionale anche finalizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di propria competenza, che rendono tali imprese sostanzialmente diverse da semplici attività di servizio;

proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari italiani si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e sono a disposizione esclusivamente della loro clientela;

nel giugno del 2008, per rafforzare le moltissime micro, piccole e medie imprese presenti in Europa, è stato approvato lo "Small Business Act", una comunicazione della Commissione europea tesa ad ancorare irreversibilmente il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali dei Paesi membri a partire dalla formulazione delle normative, e a promuovere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) aiutandole ad affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo;

così purtroppo non è stato per le imprese balneari a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 123/2006/CE, sui servizi nel mercato interno;

considerato che:

l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo, e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;

proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942 stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001 ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale;

tale combinato disposto, insieme ad altre disposizioni normative che hanno demandato a Regioni e Comuni compiti di regolamentazione tecnica dell'attività, ha consentito nel corso degli ultimi anni un forte sviluppo dell'attività lungo tutta la costa nazionale e garantito la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di programmare consistenti investimenti finalizzati a migliorare le strutture ricettive degli stabilimenti e ad innalzare il livello dei servizi offerti al cittadino;

constatato che:

in data 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein (direttiva 123/2006/CE);

la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso la Comunità al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della "direttiva servizi" ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;

in conseguenza di tale procedura il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, ha stabilito che nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fosse prorogato fino a tale data;

in data 26 marzo 2010 il Parlamento italiano ha esaminato lo schema di decreto legislativo n. 59, presentato dal Governo, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che tiene pienamente conto dei rilievi proposti dalla citata procedura d'infrazione;

alla luce di quanto menzionato, il pieno adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni della "direttiva servizi" comporterà che le concessioni demaniali marittime, a decorrere dal 2016, non potranno più essere rinnovate automaticamente con cadenza sessennale, così come previsto dall'art. 10 della legge n. 88 del 2001; ciò è quanto dispone il disegno di legge comunitaria per il 2010 (A.C. 4059-A), attualmente in discussione alla Camera dei deputati, che (all'articolo 21 del testo accolto in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento) modifica il decreto-legge n. 400 del 1993, abrogandone l'articolo 01, comma 2, con la conseguenza che le concessioni saranno messe all'asta, senza che il concessionario uscente possa far valere il diritto di insistenza;

la repentina modifica dell'ordinamento nazionale, il cui equilibrio è stato costruito in un lungo arco temporale, metterebbe in seria discussione la sopravvivenza delle 30.000 imprese balneari, molte delle quali microimprese, con effetti disastrosi sui livelli occupazionali, sull'indotto e sulla qualità del servizio e, più in generale, per l'economia turistica del nostro Paese;

le ragioni dell'annunciata difficoltà del settore turistico balneare nazionale appaiono del tutto evidenti: gran parte degli attuali concessionari sono rappresentati da piccoli imprenditori, che non saranno più disposti ad investire e a migliorare i servizi in mancanza di certezze sul ritorno economico dell'investimento e a fronte di una durata certa della concessione di soli sei anni;

a quanto appena descritto, si aggiunge poi il danno che subirebbero gran parte delle piccole realtà imprenditoriali attualmente concessionarie, che vedrebbero vanificati gli sforzi compiuti in lunghi anni di lavoro nella creazione del valore economico degli stabilimenti balneari e nella creazione di un sistema di interrelazioni con le altre imprese del settore turistico ricreativo,

impegna il Governo:

a proporre, al più presto e comunque non oltre il 28 dicembre 2011, alla Commissione europea modifiche volte a escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dalla direttiva servizi o a prevedere per esse un'apposita deroga, sulla base della procedura prevista all'articolo 41 della direttiva medesima (clausola di revisione), in virtù della specificità del settore delle concessioni demaniali fortemente caratterizzato da rilevanti investimenti materiali e occupazionali, della sua unicità a livello europeo, dei motivi di interesse generale, di sicurezza e tutela ambientale previsti dalla direttiva medesima quali fattori di esclusione, del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni;

ad istituire un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni rappresentative dei gestori degli stabilimenti balneari finalizzato a prevedere un congruo differimento per consentire l'attuazione del riordino della materia e a concordare le modifiche sopra esposte e i contenuti della nuova disciplina di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo alle tematiche relative: ai tempi di applicazione alle aziende in esercizio; ai criteri per il rilascio di nuove concessioni, alla loro durata e alla loro eventuale revoca; all'importo dei canoni concessori; al diritto di prelazione e al riconoscimento del valore commerciale delle aziende quale equo indennizzo dei concessionari nel caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto o di revoca della concessione non dipendente da abusi o inadempienze da parte del concessionario; ai criteri di subingresso in caso di vendita o affitto; alla devoluzione alle Regioni e agli enti locali delle residue competenze.